La materia dei procedimenti disciplinari, da sempre importantissima, fino al 2009 ha riguardato i Dirigenti Scolastici solo in via indiretta, nel senso che (se si esclude l’avvertimento scritto) essi dovevano attivarsi per gli atti di questa natura solo nella fase di avvio del procedimento, allo scopo di dare l’impulso alle funzioni di carattere disciplinare che erano attribuite alla competenza di altri organi specifici al livello superiore.
La riforma di cui al D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 − tra le molteplici radicali innovazioni in questa branca del diritto − mediante modifiche dirette o integrazioni ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 ha attribuito buona parte di queste funzioni alla diretta responsabilità dei Dirigenti pubblici, competenti per legge alla gestione del rapporto di impiego dei propri dipendenti (in particolare, per il personale della scuola, ai Dirigenti Scolastici): si tratta di una vera e propria competenza diretta ed esclusiva ad avviare, istruire, gestire e concludere con la decisione finale la maggior parte dei procedimenti disciplinari riguardanti i propri amministrati.
È un’ennesima nuova funzione di enorme delicatezza che incombe sui Dirigenti delle istituzioni scolastiche, richiedendo loro l’acquisizione di nuove, vaste e raffinate competenze tecnico-giuridiche.
Per effetto di questa innovazione epocale essi si vedono ora esposti − non solo per le dimensioni del fatto in sé, ma per specifiche sanzioni previste dallo stesso D.Lgs n. 150/2009 − a gravi responsabilità o per eventuali illegittimità nell’esercizio di queste nuove funzioni o per il caso di omissioni, ritardi o comportamenti inadeguati alla qualità dell’azione amministrativa e al rispetto della tempistica in materia disciplinare.
Abbiamo poi affrontato con la massima attenzione nella nostra trattazione particolarmente due materie di straordinaria delicatezza dal punto di vista non solo penale, ma anche disciplinare (poste in evidenza proprio in tale contesto già dalla Circ. min. 19/12/2006 n. 72): da una parte i delitti che abbiamo qualificato particolarmente odiosi, in quanto mortificano l’immagine e il prestigio della P.A. e minano alla radice la fiducia dei cittadini nelle istituzioni; dall’altra i delitti che violano la sfera sessuale dei minori. Per entrambe il legislatore ha approntato delle misure sanzionatorie di estremo rigore, che continua ancor oggi ad inasprire, imponendo sempre nuovi strumenti preventivi e repressivi (in termini di sanzioni e di aggravanti) e richiedendo ai responsabili delle istituzioni la massima vigilanza e l’adozione di misure precise e tempestive: alla luce di tali disposizioni questi due aspetti in materia disciplinare rivestono una rilevanza tale che la loro omissione, o lo studio solo parziale di essi costituirebbero lacune assolutamente ingiustificabili.
Questo testo si prefigge un’esposizione della materia che sia insieme scientifica, sintetica e chiara, anche col frequente utilizzo di schemi e prospetti sinottici, in modo da risultare estremamente maneggevole, facilmente fruibile nella pratica quotidiana e valido supporto agli operatori della materia e a tutti gli interessati.
Poi − a causa della natura dell’argomento che si sviluppa per sua natura in concreto attraverso le procedure garantistiche del contraddittorio o in sede di contenzioso − si è cercato di porre sempre a sostegno di ogni affermazione della parte espositiva sia la citazione sistematica e rigorosa delle fonti normative che ne sono fondamento e sia la documentazione delle fonti stesse attraverso l’integrale loro riproposizione nella vasta Appendice normativa cronologica che correda e arricchisce questa pubblicazione.