La l. 6 novembre 2012, n. 190 ha operato alcune profonde innovazioni nella materia dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
L’originario delitto di concussione (art. 317 c.p.) ha visto restringere la portata di applicabilità della norma mediante l’espunzione dell’induzione, che oggi è contemplata in una fattispecie autonoma, disciplinata dall’art. 319-quater c.p. (rubricato «induzione indebita a dare o promettere utilità»).
Anche la corruzione ha subito importanti modifiche nel 2012 ed, in particolare, la corruzione per l’atto d’ufficio (art. 318 c.p.) che è stata sostituita con la «corruzione per l’esercizio della funzione», la quale non prevede più il riferimento ad uno specifico atto.
Ulteriori importanti novità in materia sono state introdotte dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, si pensi all’introduzione della speciale attenuante della collaborazione processuale di cui al novellato art. 323 bis c.p.
Il lavoro rappresenta un commento aggiornato delle tre fattispecie, concussione, induzione indebita e corruzione, e tenta di mettere in evidenza aspetti positivi e criticità della attuale disciplina, la quale vede interagire tre fattispecie dai confini non così chiaramente definibili.