Il 20 gennaio 2012 è entrato in vigore l'art. 1 della Legge 218/2011 che modifica l'art. 645 del Codice di procedura civile.
La norma disciplina la materia e supera gli effetti di una decisione (19246/2010) delle Sezioni Unite civili della Cassazione, la quale contraeva alcune scadenze nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Legislatore, all'art. 2, è intervenuto con una disposizione di dichiarata natura interpretativa, con la quale si prevede quanto segue: "1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, del medesimo codice".
In sostanza, il Legislatore ha imposto ex lege una interpretazione delle disposizioni vigenti prima della modifica prevista al primo articolo della legge in questione assolutamente aderente a quello che era il consolidato orientamento giurisprudenziale antecedente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite.
Il volume in esame, quindi, alla luce delle indicazioni del Legislatore, che ha emanato una norma interpretativa - e dunque suscettibile di essere applicata a tutti i rapporti che non siano coperti da giudicato - in modo da ripristinare lo scenario antecedente al noto revirement giurisprudenziale, riaffronta tutti i nodi caldi della opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento a tutte le questioni pratiche operative che gli operatori dovranno affrontare.