Estratto dal commentario “Codice della giustizia amministrativa”, a cura di Giuseppe Morbidelli, edizione 2015, collana Le Fonti del diritto. Il giudizio di ottemperanza al giudicato (o « azione di esecuzione ») è uno degli istituti più risalenti della giustizia amministrativa, essendo stato introdotto dalla l. n. 5992/1889 per raggiungere (dopo vari passaggi) una completa e sistematica codificazione negli articoli 112-115 del Codice del processo amministrativo del 2010. L'ampia letteratura e la giurisprudenza hanno posto in rilievo, sotto il profilo storico, come il giudizio di ottemperanza nasca come completamento del sistema di giustizia delineato dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (l. n. 2248/1865, all. E): il legislatore, pur nell'affermazione del principio di separazione dei poteri tra giudice e amministrazione, capisce che deve essere individuato un punto di congiunzione, in quanto è assolutamente necessario regolamentare gli effetti della pronuncia del giudice ordinario e assicurare una tutela piena e completa del cittadino attraverso l'eliminazione dell'atto ritenuto lesivo di diritti, e quindi disapplicato, ma lasciato in vita a causa del divieto per il giudice ordinario di annullare gli atti amministrativi. Il punto di connessione è individuato nell'obbligo di conformazione al giudicato dei giudici ordinari posto a carico dell'amministrazione e lo strumento per assicurare la coercizione dell'obbligo è il giudizio di ottemperanza.