Con la legge sulle investigazioni difensive il processo penale ha vissuto un momento di completamento della sua impostazione complessiva, la quale, come è noto, ha visto nei caratteri del modello accusatorio i propri principi ispiratori.Soltanto intravista nella versione originaria del codice processuale – per di più, relegata nell’ambito di una norma generale collocata in sede di legislazione di attuazione – la necessità di predisporre un complesso organico di norme regolatrici dei diritti, delle facoltà e, anche, dei doveri del difensore investigante ha trovato puntuale soddisfacimento in una legge – l. 7 dicembre 2000, n. 397 – tanto complessa quanto ricca di spunti problematici che, a distanza di anni, ancora alimentano discussioni in ambito dottrinario ed attendono sicuri approdi nel contesto giurisprudenziale.Quanto, invece, definitivamente sistematizzato – o, almeno, così sembra – dalla Suprema Corte ha determinato, in parte, una rivisitazione del ruolo, delle funzioni, dei profili di responsabilità penale del difensore. Laddove, infine, la disciplina normativa delle investigazioni difensive è stata esaminata dalla Corte costituzionale – con riferimento, soprattutto, alle relazioni intercorrenti con il giudizio abbreviato – si è prodotto un risultato utilizzativo che, a quanto pare, pone in discussione, delle relative emergenze, la piena efficacia probatoria.