Alla duplice perentoria esortazione contenuta in Corte europea., sezione II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri – ridurre il numero delle persone detenute, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure sanzionatorie non privative della libertà; creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi con effetti preventivi e compensativi tali da garantire una riparazione effettiva dei danni da sovraffollamento carcerario – il legislatore italiano ha risposto con una serie di interventi novellistici che hanno profondamente ridisegnato l’assetto della fase esecutiva della pena. Il riferimento è al decreto legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 94; al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 10; al decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117.Benché l’operato del nostro legislatore sia stato positivamente valutato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’ambito della pilot judgment procedure – nonché apprezzato, in seguito, dalla stessa Corte di Strasburgo, secondo cui le recenti novelle avrebbero fatto assumere “proporzioni meno drammatiche” al problema del sovraffollamento carcerario in Italia –, sono numerosi gli interrogativi che restano aperti. L’intento del volume è fornire non solo una lettura rigorosa delle nuove previsioni di legge e dei loro primi riflessi applicativi, ma anche valutare l’adeguatezza delle soluzioni adottate e la possibilità di una loro tenuta nel tempo.Francesco Caprioli è Professore ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Torino. Laura Scomparinè Professore ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Torino.