Con il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, è stata data vita ad un nuovo istituto di risoluzione stragiudiziale delle controversie denominato “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”, in vigore dal 13 settembre 2014.
A ben vedere, in realtà, non si tratta nella sostanza di uno strumento di una novità assoluta, dato che la recente disciplina ha piuttosto inteso attribuire una sorta di investitura ufficiale e di legittimazione, oltre che effetti peculiari per l’ordinamento (ad esempio valore di titolo esecutivo dell’accordo) a quella che deve ritenersi la forma primitiva e più naturale di gestione di qualsiasi situazione conflittuale, ossia quella negoziale, che richiede la diretta interazione delle parti in essa coinvolte.
I soggetti interessati alla disputa, in questo caso, non sono però lasciati soli a condurre la trattativa tra di loro, ma viene prevista l’assistenza degli avvocati, auspicabilmente in funzione di supporto nell'ambito del percorso negoziale, che spesso risulta lungo, complesso ed insidioso e che, se non correttamente affrontato, rischia di fallire anche in quei casi in cui sussistono invece tutti i presupposti per un esito potenzialmente positivo dello stesso.
La normativa che ci si appresta ad analizzare, oltre a riconoscere il valore intrinseco del negoziato, è stata evidentemente ispirata dall'intento di deflazione del carico giudiziario ed al fine di fare confluire il maggior numero di controversie possibili verso tale strumento alternativo, ha anche prefigurato delle ipotesi di obbligatorietà, disponendo che decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (al di fuori dei casi di mediazione obbligatoria), con esclusione delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
L’autonomia privata delle parti viene inoltre valorizzata attraverso il riconoscimento della possibilità di definire mediante la negoziazione assistita anche i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in assenza di figli minori, o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, nonché di conciliare pure le liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro che fino ad oggi non potevano essere oggetto di rinunzie e transazione a mente dell'articolo 2113 del codice civile.