Il D.Lgs. n. 150/2015 ridisegna il sistema delle strutture incaricate di agevolare l’incontro di domanda e offerta di lavoro, supportando i lavoratori nella ricerca di un impiego.
In particolare, il Decreto istituisce l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito l’ANPAL), con il principale compito di garantire il coordina-mento e il dinamismo delle politiche attive del mercato del lavoro a livello, sia nazionale, sia territoriale.
È inoltre previsto che, nello svolgimento dell’attività di politica occupazionale, gli istituti pubblici siano affiancati da privati, accreditati a tale fine secondo meccanismi stabiliti a livello regionale e dalle province autonome, alla luce di criteri direttivi del Ministero del lavoro.
Il Decreto interviene infine a modificare le condizioni di accesso e di godimento degli strumenti di sostegno al reddito e degli incentivi all’occupazione.
PIANO DELL'OPERA
Premessa
1 - Entrata in vigore
2 - Oggetto: riordino della normativa sui servizi per il lavoro e sulle politiche attive
3 - Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (art. 1)
4 - Istituzione dell’ANPAL (artt. 4-9)
5 - ISFOL (art. 10)
6 - Modifiche alla disciplina dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 17)
7 - Organizzazione delle politiche attive nell’ambito delle regioni e delle province autonome (art. 11)
8 - Accreditamento dei servizi per il lavoro (art. 12)
9 - Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13)
10 - Monitoraggio e valutazione (art. 16)
11 - Centri per l’impiego (art. 18)
12 - Stato di disoccupazione (art. 19)
13 - Condizioni per ottenere prestazioni di sostegno al reddito (artt. 21-22)
14 - Utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al red-dito per lavori di pubblica utilità (art. 26)
15 - Collocamento della gente di mare (art. 27)
16 - Livelli essenziali delle prestazioni (art. 28)
17 - Riordino degli incentivi all’occupazione e Repertorio naziona-le (artt. 29-30)
18 - Principi generali relativi alla fruizione degli incentivi all’occupazione (art. 31)
19 - Incentivi per i contratti di apprendistato di primo e terzo li-vello (art. 32)
20 - Abrogazioni e norme di coordinamento (art. 34)