Prosegue la riforma passo passo del sistema fiscale. Con i decreti in materia di sanzioni, riscossione, interpello e contenzioso in vigore dal 22 ottobre, si può certamente dire che il Governo ha fatto un ulteriore passo in avanti in direzione di un sistema complessivamente più semplice.
In materia di sanzioni, ad esempio, viene uniformato una volta per tutte il sistema che consente di applicare in tutte le situazioni un taglio delle sanzioni amministrative a fronte di un ravvedimento spontaneo in tempi rapidi, anche se queste nuove disposizioni sono destinate ad entrare in vigore solo dal gennaio 2017. In vigore, invece, la revisione delle sanzioni penali che distinguono in maniera significativa tra i comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi destinatari di sanzioni meno gravi e i comportamenti fraudolenti, per i quali le sanzioni sono inasprite.
In materia di riforma della riscossione il Governo ha deciso di rafforzare la strategia che punta a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche con l’introduzione del “lieve inadempimento”, che non comporta la perdita di benefici quali la decadenza dal pianto di rateizzazione. Introdotta anche una minisanatoria che consentirà di riprendere i piani dai quali si era decaduti negli ultimi 24 mesi, presentando domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
In materia di interpelli e contenzioso è poi prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente per qualunque tipologia di interpello.
Infine, nell’ambito del contenzioso la possibilità di mediazione viene estesa alla totalità dei tributi e a tutti i gradi di giudizio. Di particolare rilievo anche l’immediata esecutività delle sentenze relative all’impugnazione di un atto impositivo, oppure all’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente.