La nuova disciplina del concordato preventivo pone all'interprete un'ardua sfida: quella rivolta alla ricerca di un giusto equilibrio tra autonomia privata ed eteronomia, tra volontà del debitore e della maggioranza dei creditori e controllo giurisdizionale.
Ricerca che non può prescindere da un'attenta valutazione di quelli che sono gli effetti in senso lato del concordato sui creditori:
1) effetti complessivi del concordato sui creditori che vanno dalla modifica del credito determinata dalla proposta omologata, a quelli propri fissati dagli articoli 168 e 169 l.f.;
2) effetti del concordato preventivo sui creditori che sono valutati comparativamente con quelli previsti dai nuovi istituti di soluzione della crisi d’impresa introdotti dal legislatore della riforma: gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il piano attestato di risanamento.
Ciò in quanto i nuovi istituti di soluzione della crisi d’impresa, unitamente ai due concordati, rappresentano il banco di prova dell’efficacia della riforma della legge fallimentare.
Il successo della riforma è stato sino ad ora ostacolato dall’assenza di un quadro legislativo certo, di prassi giurisprudenziali che diano una qualche garanzia di prevedibilità ed uniformità nell’applicazione della norma.
STRUTTURA
Introduzione
Cap. 1 - Il trattamento dei creditori nella proposta di concordato preventivo
Cap. 2 - Il divieto di azioni esecutive individuali
Cap. 3 - L'art. 169 l.fall.: le norme applicabili al concordato preventivo
Cap. 4 - Gli effetti del concordato omologato
Cap. 5 - Concordato preventivo e fallimento