Il presente contributo dottrinario intende chiarire e dare conto dei principali indirizzi della dottrina e della giurisprudenza sulla controversa questione della riscossione dei contributi condominiali e sugli aspetti di novità introdotti dalla riforma e relativi ai rapporti tra condominio e terzi creditori. Nel solco della consolidata giurisprudenza formatasi in materia si era sempre ritenuto operasse una interdipendenza tra le vicende riguardanti gli obblighi dei condomini nei confronti del condominio e quelle riguardanti i terzi, così in Cassazione, sez. II, 29 gennaio 2013, n. 2049: “Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo”. Viceversa per effetto della riforma, con un decisivo cambio di rotta il legislatore ha innovato profondamente il rapporto inerente il condominio, i singoli condomini ed i terzi creditori. Sempre sulla scia dell’orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9148/2008, è stato valorizzato il concetto di parziarietà delle obbligazioni condominiali, superando l’originaria impostazione del problema in termini di solidarietà, con ogni diretta conseguenza e ricaduta sui rapporti tra condominio, condomini e terzi creditori, così come saranno analizzate nelle pagine che seguono. Il problema viene acuito in ogni suo aspetto sotto un profilo pratico operativo, in quanto la carenza di autonomia patrimoniale perfetta del condominio, effetto del mancato riconoscimento della personalità giuridica in capo all'Ente gestione condominio, comporta non pochi problemi nella fase propriamente esecutiva di recupero del credito da parte del terzo. Nella rassegna del testo si tiene conto dei recentissimi provvedimenti delle varie Corti di Pescara, Reggio Emilia e Milano, relativamente all'ammissibilità della pignorabilità del conto corrente condominiale. L’analisi della norma approfondisce anche gli ulteriori aspetti della sospensione dalla fruizione dei servizi comuni del condomino moroso, da parte dell’amministratore e senza i limiti di cui al regolamento condominiale, operanti nel testo ante riforma ed infine cura di trattare nell'ultima parte del presente contributo l’obbligazione solidale del dante causa nei confronti dell’avente causa nei rapporti condominiali, sino a quando non viene trasmesso all'amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento del diritto. Infine, non può sottacersi, come nonostante la relativa recente entrata in vigore della riforma, il legislatore già nel dicembre 2013, con il decreto legge 23 dicembre n. 145 – in vigore dal 24 dicembre 2013 – decreto destinazione Italia, si è visto costretto ad operare alcuni rimedi, dando corso a modeste ma importanti modifiche di diretta incidenza anche in materia di riscossione dei crediti condominiali: Fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni (art. 1, comma 9 lett. d), salvo altre: Attività di formazione degli amministratori condominiali (art. 1, comma 9 lett. a); Maggioranze assembleari per il contenimento del consumo energetico degli edifici (art. 1, comma 9 lett. c); registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici (art. 1, comma 9 lett. c); infrazioni al regolamento del condominio (art. 1, comma 9 lett. e).