Il 13 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla parità dei diritti uomo-donna che sollecita gli Stati membri a non dare definizioni restrittive della famiglia e a non negare «la protezione legale alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli», ricordando, tra l'altro, che i diritti garantiti dall'Unione europea devono applicarsi senza discriminazioni sulla base del sesso e dell'orientamento sessuale.
Il paragrafo 5 chiede alla Commissione «di elaborare proposte per il mutuo riconoscimento delle unioni civile e delle unioni dello stesso sesso in Europa tra i paesi che hanno già una legislazione ad hoc in materia per assicurare parità di trattamento con riferimento al lavoro, la libertà di movimento, le tasse e la sicurezza sociale» e il paragrafo 62 raccomanda al Consiglio «di sbloccare la proposta di Direttiva sulla attuazione della parità di trattamento con riferimento ad ogni tipo di discriminazione compresa quella sessuale».
Dopo appena due giorni la Cassazione, con la sentenza n. 4184, depositata il 15 marzo 2012, ha fatto un importante passo avanti verso il riconoscimento delle unioni omosessuali. Infatti, pur bocciando la richiesta di trascrizione delle nozze celebrate all'estero da una coppia omosessuale di Latina, ha riconosciuto che la diversità di sesso non è più un presupposto indispensabile del matrimonio.
Inoltre, per gli ermellini, la relazione stabile di una coppia omosessuale deve essere ricondotta alla nozione e alle tutele proprie della vita familiare, al pari di una qualunque coppia eterosessuale.
La vicenda era quella di due uomini che si erano sposati in Olanda nel 2002 e avevano chiesto la trascrizione del certificato di nozze al comune di Latina.
Contro il rifiuto del Comune la coppia proponeva ricorso, respinto in primo grado e in appello.
Il caso approda in Cassazione, che con la sentenza 4184/2012 ha fatto cadere il tabù dell'identità di sesso dei nubendi quale presupposto necessario delle nozze.
Questa evoluzione non è nata motu proprio dai giudici del Palazzaccio ma è stata realizzata, a dire il vero, grazie alla forza pervasiva della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e #8212; alla quale l'Italia aderisce e #8212;, il cui art. 12 considera irrilevante la diversità di sesso dei nubendi.
La Cassazione, tuttavia, ha fatto soltanto una mezza evoluzione, negando la trascrivibilità del matrimonio omosessuale celebrato all'estero perché, almeno così dice, le nozze same-sex non sono disciplinate nel nostro ordinamento.
Attendiamo il nostro principe coraggioso, legislatore o giudice che sia, «to take arms against a sea of troubles and, by opposing, end them».