Estratto dal trattato “La società in nome collettivo”, a cura di Paolo Cendon, edizione 2015, collana Trattati Cendon. I poteri che nelle SNC, come negli altri tipi sociali, competono agli amministratori in aggiunta ai poteri di rappresentanza, sono quelli che si collegano all'esercizio delle funzioni gestorie e alla direzione degli affari sociali. Qualora la gestione esca dai confini comportamentali delineati dalla legge e dall'atto costitutivo si apre il problema della responsabilità civile dei soci amministratori. La legge, diversamente dalle società di capitali, non prevede alcuna disposizione relativa alla responsabilità civile degli amministratori di società di persone, fatta eccezione per la norma la norma-quadro di cui all'art. 2260, comma 2, c.c. L'Autore si sofferma sulla rilevanza della individuazione della natura della responsabilità nelle singole azioni; sui soggetti legittimati attivamente all'esercizio; sulla quantificazione del danno, sul nesso di causalità e sull'onere della prova; nonché sul problema dell'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e sulla prescrizione di tale azione.