Lo spazio europeo di libertà,sicurezza e giustizia (SLSG) è un luogo di prsenza consolidata di ordinamenti giuridici legittimanti, della libera circolazione di cittadini che si riconoscono l'un con l'altro; è un'arena percorsa da regole che attengono alla costituzione originaria della Comunità europea intorno a libertà e sicurezza. Tutta la dialettica fra libertà e sicurezza costituisce un principio chiave per la legittimazione di una democrazia europea con sentenze delle Corti di giustizia che sono elementi di sviluppo della coscienza civile. Ma non bisogna dimenticare che tutto il rapporto tra libertà e sicurezza è stato anche alla base della nascita dei modelli della modernità. Un ritorno alle "radici" della questione in Europa può dare un contributo per una maggiore comprensione dello scenario attuale di crisi politico-economica, muovendo proprio da quel nodo "Classico" delle tensioni tra il territorio (dello stato) e lo spazio (Tendenzialmente cosmopolita). Una riflessione che rievochi memoria queste radici della crisi europea può aiutare ad affrontare problemi attuali ed a comprendere le difficoltà di crescita dello SLSG. Dopo il Trattato di Lisbona l'analisi dell'evoluzione dello SLSG diviene particolarmente interessante perchè mentre le regole del mercato sono divenute patrimonio comune in tutti gli stati membri, e prevedono il ruolo decisivo degli operatori economici, la nuova sfida verso la costruzione di uno spazio ppubblico comune vedrà centrale la relazione tra ordinamenti giuridici nazionali ed europeo. La dinamica di uno "spazio" comune europeo garantisce una sorta di vincolo "repubblicano" rispetto alle politiche degli stati nazionali, ulteriore garanzia che la sicurezza, intesa come "eccezione", non divori i diritti di libertà. Unico nel suo genere, il modello europeo garantisce un doppio valore di garanzia costituzionale, fornendo alle corti di giustizia un duplice livello d'intervento nella dialettica con gli ordinamenti nazionali. la forza del livello europeo sta, paradossalmente, nella sua "debolezza", nel non possedere nel suo patrimonio costituzionale il rpincipio di "eccezione".