A partire dagli anni 2000 la distinzione tra coniugi e conviventi ha perso definitivamente rilevanza. Tra l’altro, qualunque convivente può creare un’unione affettiva più durature e più stabile di chi è sposato.
Famiglie formate da persone tra di loro sposate, o non sposate, o che vorrebbero farlo in attesa che il legislatore disciplini le unioni tra persone dello stesso sesso, hanno assunto la medesima importanza giuridica, pur mantenendo caratteri diversi.
Tale direzione è confermata dalla nuova disciplina sui figli, i quali hanno perso la tradizionale distinzione tra figli legittimi e figli naturali, per qualificarsi unicamente e semplicemente come figli.
Anche le norme che disciplinano i rapporti con i questi ultimi si rivolgono indifferentemente ai genitori e trovano applicazione anche quando la vita familiare termina con il divorzio dei coniugi o con la separazione dei partner.
Richiamati i mutamenti sociali intervenuti, ogni approfondimento sulla famiglia e sul matrimonio (cap. 1), sia esso civile (cap. 2), cattolico o acattolico (cap. 3), sugli effetti personali e patrimoniali che ne derivano (cap. 4), sulla crisi dello stesso (cap. 5) e riguardo ai figli (cap. 6) sono sempre preceduti da un caso pratico tratto dalla giurisprudenza che dà maggior spessore alle norme giuridiche sottostanti.