Aggiornato con le pronunce più significative del 2015 e il D.M. 16 Settembre 2015.
Il presente ebook di approfondimento, dopo una panoramica relativa alle caratteristiche del nuovo strumento del Redditometro, mira a trattarne gli aspetti più problematici risultanti dall’esperienza applicativa nonché dalle più recenti pronunce giurisprudenziali. Queste ultime, seppur riferite in gran parte al precedente redditometro, rappresentano un fondamentale patrimonio conoscitivo, di orientamento per tutti gli operatori del settore, compresi i contribuenti. Molti principi elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto quella della Cassazione, continueranno infatti a valere anche in relazione al nuovo strumento. A tali orientamenti sono dedicati i due capitoli conclusivi (il terzo e il quarto).
Il nuovo redditometro, introdotto per le annualità successive al 2008, si caratterizza per profonde innovazioni di carattere non solo procedurale ma soprattutto “ontologico”.
Il legislatore è intervenuto, con l’articolo 22 del Dl n. 78/2010, sull’articolo 38 del Dpr 600/1973, sostituendo i commi da quarto a ottavo “al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio”. A ben vedere il nuovo redditometro non costituisce tanto un “adeguamento”, quanto lo strumento attuativo di una profonda innovazione, introdotta per legge sull’istituto dell’accertamento sintetico, al fine di renderlo più efficiente, dotarlo di maggiori garanzie per il contribuente e tener conto del mutato contesto socio-economico.
Come noto, a ciascuno dei beni e servizi considerati dal vecchio “redditometro” corrisponde un valore predefinito, da moltiplicare per il rispettivo coefficiente. Il valore così ottenuto è indicativo non della spesa sostenuta in relazione al possesso dello specifico bene o servizio, quanto piuttosto del reddito complessivo induttivamente espresso dalla disponibilità del medesimo bene o servizio.
Con l’introduzione del “nuovo redditometro”, invece, il reddito complessivo viene sinteticamente determinato sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, affatto diversi dalla disponibilità di beni o servizi: ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 24 dicembre 2012, “per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento”.
Il reddito complessivo accertabile del contribuente è, quindi, determinato quale somma dell’ammontare di ciascuna tipologia di spesa.